In attesa di conoscere la portata delle proroghe in arrivo con la legge di Bilancio per il 2022, il superbonus del 110% ha un quadro di regole che permette di affrontare con una certa serenità – almeno – il passaggio del 31 dicembre 2021.
Cominciamo a dire che la possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla cessione del credito alle banche, è garantita per il superbonus fino alla sua scadenza. E questo varrà anche per i termini che saranno prolungati dalla manovra per il 2022.
Vediamo allora chi ha diritto al superbonus 110%, e come lo si può ottenere, nelle due versioni ecobonus e sismabonus.
Cosa rientra nell’ecobonus al 110 per cento
Sono agevolati gli interventi di seguito elencati e indicati dalla normativa come lavori trainanti:
– interventi di isolamento termico (che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio);
– sostituzione dell’impianto termico con un impianto ad alta efficienza (la norma permette di scegliere tra diverse tecnologie: caldaie a condensazione; pompe di calore; micro-cogenerazione; sistemi ibridi e così via.
Quando si esegue almeno uno di questi lavori “trainanti” – cioè la coibentazione o l’intervento sull’impianto termico – si può avere la detrazione del 110% anche per le opere agevolate con l’ecobonus ordinario (sono i cosiddetti lavori “trainati”): ad esempio, la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari. La lista completa è stata definita dalle Entrate escludendo alcuni interventi complessi come la riqualificazione globale di edifici e gli interventi combinati di eco-sismabonus.
Il superbonus sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni. Le spese per i lavori “trainati” devono essere sostenute tra la data di inizio e di fine degli interventi “trainanti”.
Inoltre, il decreto Rilancio permette di abbinare ai lavori “trainanti” – sempre al 110% – altre tre tipologie di interventi:
– colonnine per la ricarica delle auto elettriche;
– installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo;
– interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (regolati dalla lettera e dell’articolo 16-bis del Tuir).
Le ultime due tipologie di intervento trainato possono essere abbinate sia all’ecobonus 110% sia al superbonus in versione antisismica. Sono senz’altro agevolate le spese per lavori trainati sostenute entro il 30 giugno 2022; qualche dubbio per le spese successive, in caso di proroga del superbonus con la legge di Bilancio 2022, ma occorre attendere il testo definitivo della legge per essere sicuri.
I requisiti per l’ecobonus al 110%
Per accedere all’ecobonus al 110% bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio). È possibile anche intervenire su una singola unità immobiliare (ad esempio, l’appartamento al pianterreno o una villetta a schiera), ma solo se si tratta di una unità che sia funzionalmente indipendente (tre impianti indipendenti su questi quattro: luce, acqua, gas e riscaldamento) e abbia un accesso autonomo dall’esterno.
Inoltre, le persone fisiche che eseguono gli interventi di ecobonus 110% trainanti e trainati possono applicarli al massimo su due unità immobiliari. Con l’avvertenza che i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità; inoltre, per il sismabonus 110% non c’è nessun limite quantitativo.
Asseverazioni, documentazione e altri oneri
Per l’ecobonus 110% è necessario un set documentale piuttosto pesante. Servono:
1) l’Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento, redatto nella forma della dichiarazione asseverata;
2) una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali con cui si certifica che le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate, seguendo i criteri fissati dal Dm Requisiti 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre). Questa asseverazione dovrà essere trasmessa all’Enea. Anche in occasione dei singoli Stati avanzamento lavori va redatta una asseverazione;
3) il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato, quando si sceglie la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.
Limiti di spesa ecobonus 110 per i lavori trainanti
I limiti di spesa per l’isolamento termico su cui calcolare la detrazione del 110% sono:
– 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”;
– 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità;
– 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità.
Per l’intervento sugli impianti termici il limiti di spesa sono i seguenti:
– 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”;
– 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità;
– 15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità.
Cosa rientra nel sismabonus 110 per cento
Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche il sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Non è agevolata la zona 4, la meno pericolosa in cui ad esempio ricade tutta la Sardegna.
Il decreto Rilancio non chiede di migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, ma un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità in caso di cessione o sconto in fattura, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asserverazione.
La spesa massima è la stessa del sismabonus “base”: 96mila euro per unità immobiliare. Al sismabonus 110% si può abbinare – sempre con detrazione al 110% – l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e l’abbattimento delle barriere architettoniche (dal 1° giugno 2021).
Il condizionatore e la caldaia
L’installazione di un nuovo condizionatore non ha il 110% in quanto non agevolata dall’ecobonus ordinario, ma dalla detrazione del 50% sui lavori edilizi, recuperabile in 10 anni.
Discorso diverso per la sostituzione della caldaia: è un intervento potenzialmente “trainante”, ma solo se si rispettano tutti i requisiti fissati dal decreto Rilancio; altrimenti, beneficia dell’ecobonus al 65% o al 50% (se caldaia a condensazione in classe A, a seconda del tipo di modello) o della detrazione ordinaria del 50% (se rientra nella sola manutenzione ordinaria). Sia nel caso della caldaia che del condizionatore c’è la possibilità dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito almeno fino al 31 dicembre 2021 (oltre tale data, la parola passa alla legge di Bilancio per il 2022).
Chi ha diritto all’ecobonus e sismabonus 110 per cento
Il decreto Rilancio agevola i lavori eseguiti da:
1) condomìni (intendendo che sono agevolati tutti i possessori di unità nel condominio, così come gli inquilini, se sostengono le spese): la scadenza attuale è il 31 dicembre 2022 e il Ddl di Bilancio prospetta una proroga a fine 2023 della detrazione del 110% con décalage al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
2) edifici di un unico proprietario persona fisica, o in comproprietà tra più persone fisiche, da due a quattro unità immobiliari (ammessi a seguito della modifica della manovra 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2021): la scadenza attuale è il 30 giugno 2022 che può diventare 31 dicembre 2022 se alla data del 30 giugno sarà stato ultimato il 60% dell’intervento complessivo e il Ddl di Bilancio prospetta un allineamento alla disciplina dei condomìni;
3) persone fisiche che agiscano come privati su abitazioni monofamiliari o unità indipendenti: la scadenza attuale è il 30 giugno 2022 e il Ddl di Bilancio ipotizza un allungamento al 31 dicembre 2022 ma solo se alla data del 30 settembre 2021 è già stata presentata la Cila o avviata la pratica edilizia per demolizione e ricostruzione o, in alternativa, se il possessore ha un Isee non superiore a 25mila euro e usa la casa come abitazione principale;
3) Istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa: la scadenza attuale è differenziata, mentre il Ddl di Bilancio la allinea alla data del 30 giugno 2023 stabilendo che se a questa data saranno stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervent o complessivo si potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023;
5) Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, per le quali la scadenza attuale è il 30 giugno 2022 e il Ddl di Bilancio non prevede proroghe;
6) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del Coni ma solo per lavori sugli spogliatoi, per le quali la scadenza attuale è il 30 giugno 2022 e il Ddl di Bilancio non prevede proroghe.
Cessione del credito alle banche e sconto immediato
Il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta del 110% a fornitori, banche, intermediari finanziari e altri soggetti privati (senza limitazioni, quindi anche un parente del beneficiario). Lo sconto immediato in fattura è invece praticato dal fornitore che offre di eseguire un certo intervento in cambio di una riduzione del corrispettivo che può arrivare fino ad azzerare il prezzo nel caso del 110 per cento. Il fornitore cede poi il credito alla banca per farsi finanziare i lavori.
Per poter effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2021, è necessario aver raggiunto e liquidato uno stato avanzamento lavori di almeno il 30% (inoltre, gli stati avanzamento lavori complessivi non possono essere più di due).
[FONTE: ILSOLE24ORE]