L’ecobonus 110% o Superbonus 110% è stato introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020): porta al 110% l’ammontare della detrazione disponibile per le spese sostenute per alcuni interventi in ambito di efficienza energetica, antisismica, installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.Attualmente, il 110% spetta per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari.
Allo stesso modo, si può arrivare fino al 30 giugno 2022 per le spese sostenute da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre.
Ancora, possono arrivare fino al 31 dicembre 2022 i condomìni e fino al 30 giugno 2023 gli Iacp comunque denominati. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Oltre alla fruizione diretta della detrazione, il decreto Rilancio prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In queste operazioni possono essere coinvolti anche intermediari finanziari e istituti di credito. L’opzione per cessione del credito e sconto in fattura va comunicata all’agenzia delle Entrate.
Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:
-Condomìni
-Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni-Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili
-Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
-Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
-Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
-Soggetti Ires solo nel caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali
Per il superbonus è necessario effettuare almeno uno di questi interventi trainanti:
-Interventi di isolamento termico sugli involucri
-Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
-Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
-Interventi di messa in sicurezza antisismica
Insieme agli interventi trainanti, rientrano nel 110% anche le spese per i cosiddetti interventi trainati, come l’efficientamento energetico (sostituzione di infissi o di caldaie), l’installazione di impianti solari fotovoltaici, la realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’eliminazione delle barriere architettoniche.
[FONTE: ILSOLE24ORE]